Quota 96, emendamento pensione approvato in riforma PA
Da LEGGI OGGI
Quotidiano giuridico politico economico
Diretto da Avv. Carmelo Giurdanella
Quota 96, un’altra montagna è stata scalata. In serata, è arrivata l’attesissima approvazione dell’emendamento alla riforma della Pubblica amministrazione, che manderà in pensione docenti e Ata dal primo settembre.
Una vittoria sudatissima, arrivata dopo interminabili giorni di attesa, comunque non definitiva. Ad annunciare l’arrivo in Commissione Affari Costituzionali del provvedimento, l’esponente Pd e presidente dell’organo competente sul Bilancio, Francesco Boccia. Come da previsioni, l’emendamento, che contiene le disposizioni per riparare l’errore della legge Fornero, quando non venne definito come i lavoratori della scuola in scadenza al 31 agosto potessero usufruire della pensione consentita a chi avesse i requisiti al precedente 31 dicembre. L‘inizio di un incubo per migliaia di lavoratori over 60, da oltre 30 in aula, molti dei quali sfiniti e senza motivazioni per rimanere in cattedra. Ulteriori due anni sono stati necessari per avere ragione di questa clamorosa dimenticanza, ma ora il traguardo sembra davvero a un passo. L’emendamento presentato da Manuela Ghizzoni (Pd) in qualità di prima firmataria, e poi sottoscritto da tutte le forze politiche con almeno un esponente delle Commissioni coinvolte (Affari Costituzionali, Bilancio, Istruzione), prevede l’attivazione di 4mila assegni previdenziali a partire dal prossimo primo settembre, così come richiesto a gran voce da tutti i Quota 96, ormai dievntati Quota 103 e 104. Non è ancora detta la parola fine: prima che l’emendamento possa essere approvato dal Parlamento, infatti, serve ancora l’ok della Commissione Bilancio, presieduta proprio dallo stesso Boccia, che dovrebbe iniziare l’esame proprio lunedì. Una quasi-garanzia di successo, che avvicina sempre più il momento agognato della pensione.
Ecco il testo che salva i Quota 96 Art. 1-bis. – (Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola). – 1. All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,». 2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L’INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all’ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente. 4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2014, di 105 milioni di euro per l’anno 2015, di 101 milioni di euro per l’anno 2016, di 94 milioni di euro per l’anno 2017 e di 81 milioni di euro per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5. 5. Gli importi di cui all’articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall’articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l’anno 2014, di 105 milioni di euro per l’anno 2015, di 101 milioni di euro per l’anno 2016, di 94 milioni di euro per l’anno 2017 e di 81 milioni di euro per l’anno 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
Commenti